PRATICHE COMUNALI

Forniamo un’assistenza completa per tutti i servizi riguardanti tutto il Nord Italia e principalmente Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.  

Principali servizi Comunali svolti:

Permesso di Costruire

Viene richiesto per interventi edilizi indicati nell’art.10 D.P.R. 380/2001 e cioè, a titolo  

  esemplificativo, per interventi di:

 

  • nuova costruzione
  • sostituzione edilizia
  • ampliamento di edifici esistenti eccedenti i limiti della ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione edilizia, con modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti.

 

Per l’ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere incaricato un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che dovrà predisporre un progetto corredato di un’istanza a firma del richiedente.
Dall’ottenimento del titolo abilitativo il richiedente avrà un anno di tempo per iniziare i lavori e tre anni per ultimarli.
Nel caso in cui le opere non potessero essere iniziate entro un anno dal ritiro del provvedimento abilitativo il richiedente può presentare istanza di rinnovo.
Nell’eventualità in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà del titolare del permesso di costruire, i lavori non possano iniziare entro l’anno oppure essere ultimati entro i tre anni dall’inizio dei lavori prima della scadenza dei relativi termini, potrà essere presentata l’istanza di proroga.
L’esecuzione dei lavori, sia da parte di un’impresa che da lavoratore autonomo, è soggetta alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08).

Normativa di riferimento

Art. 10 del DPR 380/2001

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – CILA – si presenta per realizzare gli interventi elencati all’art.  6 bis DPR 380/2001 per interventi di:

 

  • manutenzione straordinaria non comportante l’esecuzione di opere strutturali
  • restauro e risanamento conservativo non comportante l’esecuzione di opere strutturali
  • accorpamento e frazionamento di unità immobiliari senza interessamento di parti strutturali e senza cambio d’uso
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • movimenti di terra non inerenti all’attività agricola
  • serre mobili stagionali (con struttura in muratura)
  • realizzazione di pertinenze minori
  • realizzazione di interventi (non comportanti nuove costruzioni) non assoggettati a Permesso di Costruire o a SCIA

 

L’attività edilizia oggetto di CILA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Per le stesse attività edilizie può essere presentata anche una CILA per lavori in corso con il pagamento di una sanzione amministrativa.
Inoltre la CILA può essere presentata per lavori già interamente eseguiti (cosiddetta CILA in Sanatoria) con il pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 1.000,00.

L’esecuzione dei lavori soggetti a CILA rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08).

Normativa

art. 6 bis DPR 380/2001
art. 39 bis della L.R. 16/2008

Esempio:

Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

La Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA – si presenta per realizzare gli interventi elencati all’art. 22 comma 1 del DPR 380/2001:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c).

L’attività edilizia oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Per le stesse attività edilizie può essere presentata anche una SCIA per lavori in corso con il pagamento di una sanzione amministrativa.
Inoltre la SCIA può essere presentata per lavori già interamente eseguiti (cosiddetta SCIA in Sanatoria) con il pagamento di una sanzione amministrativa.

Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.

La SCIA ha un’efficacia di 3 anni, decorrente dalla data di presentazione.

Entro 60 giorni dalla data di fine lavori l’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune.

Ricerche Progetti, Visure e Certificati

Eseguiamo ricerche di progetti e documentazioni presentate presso il Comune di Genova e, Settore Sportello Unico dell’Edilizia dove è possibile visionare e recuperare i progetti edilizi a partire dal 1942. Mentre i precedenti a detto anno, sono visibili presso l’Archivio Storico del Comune di Genova. Eseguiamo dette ricerche in tutta la Liguria e regioni limitrofe.

Certificati di Abilità / Agibilità

Con il R.D. 1265/1934, ed in particolare gli artt. 220 e 221, è stato introdotto l’obbligo di doversi munire del cosiddetto “Decreto di Abitabilità” per poter abitare i nuovi edifici, quelli ricostruiti o sopraelevati o quelli esistenti che avessero comunque subito modifiche tali da incidere sulla salubrità degli stessi.

Nel Comune di Genova, a partire dal 1961, oltre al suddetto decreto è stato previsto anche il “Decreto di Usabilità” per quegli immobili o porzioni degli stessi non destinati a uso residenziale.

A partire dal 30/6/2003, con l’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/01 entrambi i suddetti atti amministrativi vengono assorbiti dall’attuale certificato di agibilità.

In Liguria, a far data dal 03/07/2008, con l’entrata in vigore della L.R. 16/08 “Disciplina dell’Attività Edilizia”, le modalità di richiesta e rilascio del Certificato di agibilità, sono state normate dall’art. 37) della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni. Al riguardo si pone in evidenza che ai sensi dell’art. 37) – terzo comma della summenzionata Legge Regionale, per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti nella casistica del secondo comma dello stesso articolo, teneva luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale prescritto dall’art. 26) della medesima Legge.

Tale disposizione regionale è stata abrogata dalla L.R. 4 febbraio 2013 n. 3.

Con il D.Lgs 222/2016 sono state introdotte diverse modifiche al D.P.R. 380/2001. Per quanto riguarda l’agibilità, “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.”

Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

  1. nuove costruzioni;
  2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  3. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

 

La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

 

  1. singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  2. singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria di- chiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parzial

La segnalazione certificata è corredata dalla seguente documentazione:

 

  1. attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
  2. certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  3. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
  4. gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  5. dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

 

L’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5.

Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.

Cambio di Destinazione d’uso

  1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
    1. residenziale;
    2. turistico-ricettiva;
    3. produttiva e direzionale;
    4. commerciale;
    5. rurale.
  2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
  3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

(D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, art. 30)

Il Certificato di Destinazione Urbanistica  viene utilizzato in particolare per la sottoscrizione di un atto tra vivi, in forma pubblica o privata, divisioni, avente per oggetto trasferimento di proprietà terriere, costituzione o scioglimento di vincoli su terreni in ambito comunale il cittadino può richiedere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche dell’area interessata.

Al fine di procedere ad un calcolo equo per il pagamento di tasse, il cittadino può richiedere una certificazione che attesti l’appartenenza del terreno a una determinata zona.

Il C.D.U. ha lo scopo di certificare, in base alle normative comunali e al P.U.C., i parametri urbanistici e vincoli che possano sussistere in quel determinato terreno o aree urbane e se ci fosse la possibilità di edificare.    

 

La Certificato di Destinazione Urbanistica viene richiesta da:

 

– proprietari, comproprietari o eredi

– titolari di altro titolo reale

– individui interessati o delegati.

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